
Vuoi aprire un agriturismo in Toscana?
Ecco quello che devi sapere.
La Regione Toscana sostiene l’agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
- favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- valorizzare le tradizioni e le attività socioculturali del mondo rurale;
- sviluppare il turismo sociale e giovanile.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all’articolo 2135 del codice civile, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività agricola che deve rimanere principale.
Sono attività agrituristiche:
- il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
- l’ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
- l’organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
- il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l’organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.
Connessione, complementarietà e principalità
La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica.
La complementarietà dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
- il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
- il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia;
- le spese d’investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l’attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell’impresa.
L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione.
La domanda di autorizzazione è diretta al comune nel cui territorio è situato il centro aziendale.
Congiuntamente alla domanda, l’imprenditore presenta richiesta di classificazione della struttura ricettiva agrituristica e richiedere la concessione del marchio “AGRITURISMO ITALIA”.
Allegato: manuale marchio Agristurismo Italia
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