
Con il Decreto Legislativo 116 del 3 settembre 2020 diventa obbligatorio a partire dal 1/1/2022 l’etichetta ambientale su tutti gli imballaggi, in particolare l’art. 219 comma 5 dispone che tutti gli imballaggi siano etichettati secondo le norme UNI al fine di facilitarne il riciclo e il recupero
Su tutti i tipi di imballaggio dovranno essere apposte le seguenti informazioni minime obbligatorie:
- Tipologia di imballaggio
- Codifica identificativa alfanumerica del materiale dell’imballaggio e integrata con specifiche icone
- La famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta.
L’etichetta ambientale è prevista per tutte le componenti separabili manualmente con il solo utilizzo delle mani.
Sull’etichetta ambientale si possono anche inserire altre informazioni facoltative (es % di contenuto da riciclato).
Le informazioni dell’etichetta ambientale possono essere inserite sui singoli componenti separabili (es: sul vaso di vetro e sul tappo), oppure sul corpo principale dell’imballaggio riportando tutti i dati dei singoli componenti, oppure sull’etichetta che riporta già le altre informazioni.
Lo stile grafico, la forma, i colori sono liberi, purché chiari e leggibili.
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto delle linee guida per la corretta predisposizione dell’etichetta ambientale – WWW.CONAI.ORG.
Inoltre il CONAI mediante un TOOL e-tichetta fornisce uno strumento alle aziende che vogliono in maniera autonoma creare la propria etichetta ambientale
Viene suggerito di utilizzare i colori della UNI 11686, al fine di rendere immediata la lettura.
Per gli imballaggi di piccole dimensioni è data la possibilità anche di utilizzare canali digitali, quali QR CODE, Codici a barre.
Attenzione alle sanzioni: chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l’etichettatura è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.