
Iscrizione obbligatoria al Registro nazionale operatori
e commercianti legno e derivati
Proroga al 31 dicembre 2022
Dallo scorso 4 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR European Timber Regulation) con le modalità stabilite dal decreto interministeriale DM 9 febbraio 2021 – “Regolamento Legno”, con cui è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, per contrastare il commercio illegale di questo materiale.
Il regolamento EUTR prevede l’iscrizione obbligatoria al Registro nazionale operatori e commercianti legno e derivati entro il 3 giugno 2022 per contrastare il commercio di legname illegale (Gazzetta Ufficiale n°116 del 17/05/2021).
Gli operatori che, all’entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgevano l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni (scadenza 3 giugno 2022).
L’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l’attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio di suddetta attività.
CHI E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
CHI NON E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Per l’adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all’art. 3, al fine dell’esonero dell’iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto lo scorso novembre 2021). Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui sopra.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE: l’iscrizione ha validità sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui all’3 comma 2 del Decreto 9 Febbraio 2021. Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro. Per saperne di più clicca il link seguente MIPAF EUTR.
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