
Imprese agricolo forestali e le nuove procedure per l’iscrizione all’Albo regionale
- La normativa di riferimento è legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana)
Le procedure per l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo forestali verranno modificate a seguito dell’entrata in vigore a luglio del nuovo regolamento DPGR 56/R dell’8 luglio 2020.
Suddivisione del nuovo albo in DUE CATEGORIE con ulteriori suddivisioni in sezioni:
Categoria I dedicata alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività di cui all’articolo 13, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in via continuativa o prevalente ed è articolata nelle seguenti sezioni:
Sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r. 39/2000:
- miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
- le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
- creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
- la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
- viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
- produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d). b).
Sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 39/2000, una riservata alle cosiddette imprese “forestali”, l’altra a quelle “agricole”. Nell’ambito di queste categorie, l’articolo 13 della legge regionale, istituisce due sezioni distinte in relazione alle tipologie di prestazioni.
Categoria II dedicata alle imprese agricole, singole o associate, come definite all’articolo 2135 del codice civile ed è articolata nelle seguenti sezioni:
Sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10, comma 2 della .r. 39/2000: 1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento; 4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici; 5) viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) 6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d).
Sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 39/2000.
Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, in via di prima applicazione, le imprese interessate all’inserimento nell’Albo devono inviare la “Domanda di Iscrizione” alla Regione Toscana entro 60 giorni dall’approvazione della modulistica. A regime le imprese potranno, invece, presentare domanda in qualsiasi momento.
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